Biciclette a pedalata assistita e speed-ebikes: le novità legislative
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Biciclette a pedalata assistita e speed-ebikes: le novità legislative

IL 1° gennaio 2017 è entrata in vigore il regolamento UE n. 168/2013 relativo all‘omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. Oltre a costituire un insieme di prescrizioni specifiche per la sicurezza e per l’ambiente aggiorna e precisa i requisiti di cui alla direttiva europea 2002/24  indicando, tra l’altro, quali sono i nuovi parametri necessari a cui devono attenersi i produttori delle “speed-ebikes” per ottenerne l’omologazione in tutto il territorio dell’Unione.

Speed-ebikes

Questo regolamento ha quale obiettivo il voler fare chiarezza a livello europeo sulla questione delle biciclette a pedalata assistita più potenti dei: “cicli a pedali a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua pari o inferiore a 250 W la cui alimentazione è interrotta se il ciclista smette di pedalare o è progressivamente ridotta e infine interrotta prima che la velocità del veicolo raggiunga i 25 km/h” (art. 2 paragrafo 2 lett. h del Regolamento UE n. 168/2013) e, come tutti regolamenti europei,  esso ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi, oltre ad essere direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri  dell’Unione senza che sia necessaria alcuna ulteriore attività legislativa.

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Le novità legislative di cui si tratterà riguardano i veicoli della categoria L1e (veicolo a motore leggero a due ruote), essi sono classificati nell’art. 4 paragrafo 2 lett. a) e all’allegato I di questo regolamento e comprendono due sottocategorie:

L1e-A (cicli a propulsione): veicoli a pedali dotati di una propulsione ausiliaria destinata primariamente ad assistere la pedalata; la potenza della propulsione ausiliaria è interrotta a una velocità del veicolo ≤ 25 km/h; potenza nominale continua o netta massima ≤ 1 000 W (criteri 9, 10, 11 dell’all. I Regolamento UE n. 168/2013);

L1e-B (ciclomotori a due ruote): “ogni altro veicolo della categoria L1e che non può essere classificato secondo i criteri da (9) a (12) come veicolo L1e-A”.

Se una bicicletta a pedalata assistita supera almeno uno dei criteri relativi ai cicli a propulsione è considerata automaticamente facente parte della sottocategoria dei ciclomotori a due ruote, nonostante esteticamente sembri una bicicletta.

Categoria L

A supporto di tale assunto l’art. 2 paragrafo 4 del Regolamento UE n. 168/2013 il quale stabilisce: “Per quanto riguarda la classificazione dei veicoli della categoria L di cui al paragrafo 2, un veicolo che non rientra in una determinata categoria perché supera almeno uno dei criteri previsti per tale categoria è classificato nella categoria seguente di cui soddisfa i criteri. Tale principio si applica alle seguenti categorie e sottocategorie: a) categoria L1e con le sottocategorie L1e-A e L1e-B …”.

Entrambe le sottocategorie di veicoli, comunque, per poter essere commercializzate ed immatricolate dovranno essere accompagnate da un certificato di omologazione rilasciato da uno Stato membro che attesti e confermi che l’intero veicolo e tutti i suoi componenti (dettagliatamente elencati dalla nuova normativa) siano stati sottoposti ai test ed alle verifiche previste dal Regolamento UE n. 168/2013 e che tutto sia stato approvato. Una volta ottenuto il certificato i singoli produttori dovranno poi garantire la conformità dei veicoli prodotti ai requisiti di omologazione, mentre i rivenditori avranno l’obbligo di verificare il rispetto della presenza sul prodotto immesso sul mercato sia dei relativi marchi che dei certificati di conformità. Inoltre la sostituzione di componenti soggetti ad omologazione potrà avvenire solo con altri componenti omologati, pena la decadenza dell’omologazione stessa.

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L1e-B ciclomotori a due ruote

A livello normativo Italiano non vi è alcun dubbio che la sottocategoria L1e-B (ciclomotori a due ruote) rientra nei veicoli di cui all’art. 52 comma 1 del C.d.S.  (come integrato e modificato dall’art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 31 gennaio 2003, in SOGU 29/5/2003, Recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote). Per poter circolare i ciclomotori devono essere muniti dei documenti di cui all’art. 97 del C.d.S. (certificato di circolazione, targa), deve essere stata stipulata una polizza assicurativa per la responsabilità civile (art.  193 C.d.S.), deve esser stato pagato il bollo ( cioè una  tassa di circolazione non dovuta in caso di veicolo fermo e nella regione Lombardia); per quanto riguarda il conducente deve aver compiuto 14 anni, aver conseguito la Patente AM (Circolare – 27/03/2017 – Prot. n. 7260) e deve avere il casco allacciato (l’art. 171 C.d.S.).

L1e-A cicli a propulsione

Alcuni dubbi potrebbero sorgere per la sottocategoria L1e-A (cicli a propulsione), ma per la legge italiana la potenza nominale continua o netta massima ≤ 1 000 W è sufficiente a far rientrare questi veicoli tra i ciclomotori, pertanto ad essi sarà applicata la relativa normativa precedentemente riportata, di conseguenza essi per poter circolare dovranno essere muniti di certificato di circolazione, targa, polizza assicurativa per la responsabilità civile, tassa di circolazione ed il conducente deve aver compiuto 14 anni, conseguito la patente AM e aver il casco allacciato.

Pertanto chiunque acquisti biciclette a pedalata assistita rientranti nelle sottocategorie L1e-A (cicli a propulsione) e L1e-B (ciclomotori a due ruote) deve prendere che esse siano dotate del certificato di omologazione senza il quale non potrà procedere all’immatricolazione del veicolo ed al rilascio della targa.

Legislativamente nulla cambia invece per le biciclette a pedalata assistita (art. 2 paragrafo 2 lett. h del Regolamento UE n. 168/2013) considerate dall’art. 50 comma 1 del C.d.S come delle biciclette tradizionali.


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