CON LA BICICLETTA NON SO STA(RE)
bicicletta parcheggiata

CON LA BICICLETTA NON SO STA(RE)

Si dice che una delle comodità legate allo spostarsi in bici sia l’assenza di stress correlata alla ricerca del parcheggio, potendo lasciare il nostro mezzo dove vogliamo. Ma le norme del Codice della Strada smentiscono questa affermazione.

Il divieto di sosta

L’art. 158 del CdS disciplina diversi casi di “Divieto di sosta e fermata dei veicoli”. Quello che qui ci interessa è previsto al comma 1, lettera h, in base al quale la fermata e la sosta (di tutti i veicoli, senza distinzioni) sono vietate “sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione”.

La norma sanziona tuttavia un comportamento che non solo è diffuso, ma è universalmente realizzato.

Infatti, lasciare la bici sul marciapiede è l’unico modo per assicurarla ad un palo o ad altro supporto.

Lasciarla in sosta sulla carreggiata d’altronde espone il nostro mezzo a urti e cadute ad opera delle autovetture che effettuano le manovre di parcheggio, avanzando come spesso si vede sino a sovrapporre il paraurti anteriore sul marciapiede.

La proposta di modifica del CdS

La riforma ferma ormai da anni al Senato che vorrebbe nelle sue originarie intenzioni razionalizzare e innovare le disposizioni del CdS, vede tra le proposte anche l’introduzione di un breve comma che riguarda il caso in commento.

La disposizione (si spera) a venire, sarebbe costituita dal comma 4-bis dell’articolo 157 del Codice della Strada. In base ad esso sarebbe “… consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all’interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio. In ogni caso la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali.
bici area pedonale

Le sanzioni previste

In attesa dell’agognata riforma, le biciclette sul marciapiede rimangono in divieto di sosta, e uno zelante agente potrebbe addirittura elevarci una contravvenzione.

Infatti, l’art. 158, co. 5 del Codice dispone che: “Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 164,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85,00 a euro 338,00 per i restanti veicoli”.

Non sfuggirà ai più che la norma prevede una differenziazione della sanzione a seconda del tipo di veicolo che realizzi la contravvenzione, comminando il pagamento di una somma di denaro inferiore a carico di mezzi a motore a due ruote rispetto tutti gli altri veicoli.

Il problema è che, interpretando rigorosamente la norma, nella categoria di tutti gli altri veicoli, che pagano una sanzione maggiore, dovremmo far rientrare anche i velocipedi.

Tale conclusione costituirebbe una notevole e ingiustificata disparità di trattamento tra motoveicoli a due ruote e mezzi a due ruote sprovvisti di motore, cioè le bici. Una interpretazione razionalmente orientata, invece, depone certamente a favore dell’inclusione delle bici, seppur in via analogica, nella categoria di mezzi che pagano una sanzione inferiore.

La cecità del CdS riguardo le biciclette

Naturalmente tutto è rimesso al buon senso dell’Agente che elevi la contravvenzione, e che di solito aderisce alla soluzione sopra prospettata, ma la questione è un’altra.

La formulazione del 5 comma dell’art. 158 rivela la drammatica ignoranza del legislatore stradale con riguardo ai velocipedi, cui troppo spesso sono attribuiti oneri troppo gravosi, e mai diritti.

Non resta che auspicare in una ritrovata visibilità della bicicletta nel CdS e, qualora venisse approvata l’introduzione del co. 4-bis  dell’art. 157, che si pensi anche a riformare il sistema sanzionatorio della sosta vietata.

Questo, se non arrivasse addirittura a escludere i velocipedi dalla categoria dei veicoli multabili per sosta sul marciapiede, dovrebbe almeno prevedere una sanzione rapportata all’effettivo grado di turbativa alla circolazione (dei pedoni) che cagionino insistendo sul marciapiede: sanzione che, secondo tale ratio, dovrebbe pertanto essere di gran lunga inferiore a quella prevista a carico dei mezzi a due ruote a motore.


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