Dispositivi obbligatori per le biciclette: pneumatici, freni, campanelli e giubbotti
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DISPOSITIVI OBBLIGATORI PER LE BICICLETTE: PNEUMATICI, FRENI, CAMPANELLI E GIUBBOTTI

Dopo aver trattato di luci, continuiamo la disamina dei dispositivi obbligatori per la bicicletta secondo il codice della strada, avendo come riferimento indispensabile l’art. 68 del Codice della Strada ed i relativi articoli del suo Regolamento di Attuazione.

Pneumatici

Il 1 comma del predetto articolo stabilisce che: “I velocipedi devono essere muniti di pneumatici nonché …:”. Da tale norma si evince con chiarezza la rilevanza che il legislatore ha dato ai pneumatici della bicicletta, considerandoli di primaria importanza oltre che obbligatori, senza di essi la bicicletta non può assolutamente circolare.

Freni

Sicuramente un dispositivo obbligatorio per le biciclette sono i freni, essi sono previsti al 1 comma dell’art. 68 C.d.S., alla lettera a), il quale dispone che occorre: “per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote”.

L’art. 223 del Regolamento di Attuazione al C.d.S. disciplina come devono essere i freni per essere a norma secondo il C.d.S.: “1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l’uno sulla ruota anteriore e l’altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione. 2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale. 3. La trasmissione fra comando e freni, può essere sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica. 4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture del veicolo”.

Da tali disposizioni si evince che è permessa la circolazione solo alle biciclette munite di questi dispositivi frenanti, mentre risulta chiaro che le biciclette a scatto fisso senza alcun sistema frenante sono considerate illegali in Italia e ne è vietata la circolazione.

Campanello

Un altro dispositivo obbligatorio per le biciclette è previsto dalla lettera b), 1 comma dell’art. 68 C.d.S., il quale stabilisce che occorre: “per le segnalazioni acustiche: di un campanello”. Anche questa disposizione va integrata con l’art. 223. Regolamento di Attuazione al C.d.S., che disciplina al 5 comma come deve essere questo dispositivo per essere a norma: “Il suolo emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza”.

Se si contravviene a queste disposizioni si può incorrere nelle sanzioni previste dal comma 6 dell’art. 68 C.d.S., il quale sancisce che: “Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97”, come infatti è accaduto ad un ciclista che dopo esser stato investito da un’automobile gli è stata notificata una sanzione amministrativa perché al momento dell’incidente sulla bicicletta non era montato il campanello http://www.bikeitalia.it/2014/09/25/ciclista-investito-unauto-multato-perche-campanello/.

Giubbotti o bretelle

Oltre a questi dispositivi in alcune circostanze il ciclista per poter circolare deve indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità con marchio CE e quello UNI EN 20471, così come stabilito dall’art. 182 comma 9 bis del C.d.S.:” Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162”. La violazione di quest’articolo comporterà una sanzione va da euro 24 a euro 97 (Decreto interministeriale 22 dicembre 2010, tabella II).

Concludendo si precisa che durante le competizioni sportive con le biciclette, così come previsto dal 3 comma dell’art. 68 del C.d.S. le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 dello stesso articolo non si applicano.


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