incidente in bicicletta: la perizia sui mezzi coinvolti nel sinistro
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INCIDENTE IN BICICLETTA: LA PERIZIA SUI MEZZI COINVOLTI NEL SINISTRO

Come accennato in chiusura del precedente articolo sul tema, la richiesta di risarcimento dei danni occorsi alla nostra bicicletta in caso di sinistro in cui il danneggiante sia un’autovettura o motoveicolo (o, comunque, un mezzo soggetto alla disciplina della RC obbligatoria) deve essere inoltrata al proprietario del veicolo e alla sua assicurazione.

Il contenuto della richiesta diverge lievemente a seconda che si tratti di sinistri con soli danni a cose, oppure anche a persone.

Entrambi i casi sono disciplinati all’interno dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

Danni a cose: la messa a disposizione del mezzo

Perché una compagnia assicurativa possa formulare una proposta risarcitoria a nostro favore, la legge prevede che un suo incaricato proceda ad una ispezione del mezzo danneggiato diretta a rilevare il suo valore, l’entità dei danni e, conseguentemente, il prezzo delle riparazioni. Tale procedura vale per qualsiasi mezzo coinvolto, sia a motore che sprovvisto di motore e, quindi, anche per i velocipedi.

Ai sensi del citato art. 148, comma 1, Codice delle Assicurazioni: “Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.”.

Nella prima parte, la norma fa riferimento all’esperimento delle operazioni peritali di valutazione dei danni occorsi ai mezzi sinistrati, e serve a garantire alla compagnia assicurativa un congruo termine entro il quale incaricare un soggetto che effettui tale operazione, prima che il proprietario del mezzo danneggiato proceda alla sua riparazione, e successivamente a valutare la perizia e formulare un’offerta.

Trascorsi i cinque giorni nei quali il mezzo deve obbligatoriamente rimanere a disposizione per le operazioni peritali, il proprietario del veicolo incidentato può scegliere se procedere ala sua riparazione o attendere comunque che il perito assicurativo lo esamini: l’una o l’altra soluzione dipendono molto da fattori soggettivi e personali del danneggiato, per cui in alcuni casi può prevalere la fretta di ricominciare ad utilizzare il proprio mezzo di locomozione, perché l’unico a disposizione ad esempio, mentre in altri l’entità del danno potrebbe rendere preferibile attendere l’erogazione del risarcimento da parte della compagnia assicurativa, per evitare di anticipare somme ingenti.

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La riparazione anticipata non fa comunque venir meno la necessità della perizia

Il compito del perito non è solo quello di stimare i danni derivati da un incidente, ma anche, eventualmente, quello di valutare la congruità delle riparazioni effettuate sul mezzo incidentato qualora si sia scelto di ripararlo prima della visione da parte dell’incaricato della compagnia.

Infatti, l’art. 148 ammette che il danneggiato possa riparare il proprio mezzo prima che la compagnia assicurativa completi le operazioni di nomina del perito, visione del veicolo, e esame della relativa documentazione: ma, in tal caso, bisogna tenere presente che non saremo risarciti se non ci faremo rilasciare una fattura o altra documentazione idonea, comprovante l’avvenuta riparazione.

Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati”.


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