IL TRASPORTO DEI BAMBINI IN BICI – RIMORCHI: CARRELLI BICI PORTA BIMBI ED APPENDICI
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IL TRASPORTO DEI BAMBINI IN BICI – RIMORCHI: CARRELLI BICI PORTA BIMBI ED APPENDICI

Secondo il Codice della Strada i bambini possono essere trasportati in bicicletta fino ad 8 anni d’età, esclusivamente da ciclisti maggiorenni e soltanto se opportunamente assicurati con le attrezzature di cui all’articolo 68, comma 5” (art. 182, 5 comma C.d.S.).

Dopo aver trattato del seggiolino,, occorre considerare altri due accessori molto utili al trasporto in bicicletta dei bambini:

le Appendici ed i Carrelli per bici porta-bambini.

Che questi due accessori per la bicicletta siano consentiti in Italia non vi è alcun dubbio, in quanto l’art. 225 Reg. Att. C.d.S, rubricato caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi dispone al comma 7 che “Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l’altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale prevista per i velocipedi all’articolo 224”.

Chiunque contravviene a quanto disposto dalla precedente norma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97 (art 182 comma 6 C.d.S.).

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Il codice non dice come legare i bambini nei carrelli

A differenza del seggiolino (art. 225 commi 1-6 Reg. Att. C.d.S.). il codice della strada non ha normato dettagliatamente le caratteristiche costruttive dei carrelli porta bambini per bici e né ha disposto alcun richiamo alla dettagliata normativa dei seggiolini, infatti per la circolazione di detti rimorchi occorrono esclusivamente le dimensioni di cui all’art. 225 comma 7 Reg. Att. C.d.S. e i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale prevista per i velocipedi all’articolo 224, mentre nulla è previsto per quanto riguarda il loro equipaggiamento interno soprattutto in materia di sistemi di sicurezza per i bambini.

Questa lacuna probabilmente è dovuta alla poca attenzione che il legislatore ha per coloro che decidono di utilizzare la bicicletta quale mezzo di trasporto, pertanto è auspicabile che tale mancanza legislativa venga presto colmata.

Fino a quando ciò non avverrà, dovrà esser cura del conducente-ciclista assicurarsi che il carrello porta bimbi abbia un idoneo equipaggiamento  (come per i seggiolini) tale da consentire ai bambini di viaggiare in sicurezzai, indossando il casco anche questo non obbligatorio per legge.


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