È OBBLIGATORIO TENERE LA DESTRA IN BICICLETTA?
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È OBBLIGATORIO TENERE LA DESTRA IN BICICLETTA?

Il Codice della Strada non è solo un agglomerato di imposizioni, divieti e sanzioni calati dall’alto, in base al guizzo del legislatore. Il filo conduttore che ci deve guidare nella lettura complessiva delle sue disposizioni è il principio per cui queste costituiscono tutte un tentativo di azzeramento dei rischi che derivano dalla circolazione dei veicoli.

Le norme del Codice della Strada, cioè, dettano principi di tipo cautelare, invitando gli utenti della strada a tenere comportamenti ritenuti il più possibile prudenziali.

L’obbligo di tenere la destra

L’art. 143 del C.d.S. dispone che: “1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. 2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”.

Per quanto riguarda noi ciclisti, uno dei precetti più odiati è proprio questo, relativo all’obbligo di tenere la destra.

Chi va in bici, infatti, sa bene quali rischi si corrano a seguire pedissequamente tale imposizione: sportelli delle auto in sosta che si aprono, avvallamenti dell’asfalto in corrispondenza di tombini e caditoie degli scoli fognari, emersione delle radici degli alberi costituiscono più che un pericolo, quasi una certezza di incorrere in qualche spiacevole incidente.

La norma, insomma, pur pensata per tutelare una categoria “debole” di veicoli quali quelli non a motore –e tra essi, le biciclette-, viene percepita dai suoi destinatari più come un “attentato” alla propria incolumità. Ed è per questo spesso disattesa.

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Le sanzioni previste.

Se pur salvi dai pericoli dell’estremo margine destro della carreggiata, la situazione a sinistra per i ciclisti non è molto più serena: la divisione dell’asfalto con i veicoli a motore è sempre mal digerita da questi ultimi, e fonte di gravi nervosismi ed episodi di intolleranza nei confronti dei primi. Viene spesso invocato da automobilisti e motociclisti il rispetto del famigerato obbligo di tenere la destra e si viene minacciati di far intervenire le forze dell’ordine: la sanzione per la violazione del precetto in commento va da 41 a 169 euro.

La deroga al principio

Capita di sovente che si venga intimoriti dalla prospettazione di una colpa a nostro carico qualora si venga coinvolti in un incidente a causa della contravvenzione all’obbligo di tenere la destra.

Tuttavia come molto spesso accade anche in altri ambiti, ciò che viene raccontato (e ricordato) è solo parte di una verità molto più complessa.

Infatti, sempre a mente dell’art. 143 del C.d.S., stavolta al comma 7, ci si imbatte in una deroga al granitico principio “della destra”: “7. All’interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l’intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione…”.

La disposizione, sebbene alluda solo al caso di pluralità di corsie per senso di marcia, è chiaramente applicabile anche al caso di strada ad unica corsia, qualora alla successiva intersezione il ciclista debba svoltare a sinistra.

Un caso interessante

Si riporta lo stralcio di una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. VI, n. 1403/2016), la quale si è trovata investita in ultimo grado di una vertenza tra un ciclista e un mezzo a motore. Questa la dinamica del sinistro: la bicicletta si posizionava sulla corsia di sinistra per effettuare la svolta ad una intersezione. Terminata la manovra, durante la fase di transito longitudinale lungo la carreggiata per riguadagnarne la destra, causava una turbativa a un motociclista che transitava dietro di lui il quale, per evitarlo, perdeva l’equilibrio e il controllo del proprio mezzo.

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La Suprema Corte,  aderendo alla decisione della Corte di Appello, ha deciso che: “… Nessuna violazione delle norme indicate in rubrica ha commesso la corte territoriale, la quale non ritiene illegittimo di per sé il collocamento della bicicletta sulla corsia di sinistra, in deroga alla regola generale che vuole che i veicoli non a motore viaggino mantenendosi al margine destro della carreggiata, in quanto espressamente consentito dall’art. 143 comma 7 c.d.s., che consente a tutti i veicoli in corrispondenza di una intersezione, di impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che si intenda prendere.

Ciò che correttamente la corte territoriale ha ritenuto censurabile è il comportamento tenuto dal ciclista immediatamente dopo il superamento del semaforo in quanto implicitamente in violazione della generale regola di prudenza fissata dall’art. 140 c.d.s., alla luce della quale devono essere interpretati ed attuati tutti i comportamenti obbligati dal codice della strada : è  ben vero che il ciclista, superato l’incrocio a seguito della svolta a sinistra, doveva riguadagnare la destra (per soddisfare l’obbligo, previsto dall’art. 143 comma 2, di marciare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata), ma nel farlo doveva tenere un comportamento prudente, assicurandosi che nessuno sopraggiungesse alle sue spalle, ed evitando di tagliare repentinamente la strada ai veicoli più veloci in quanto dotati di motore che sopraggiungevano da tergo.

E’ preliminare infatti anche al compimento delle attività necessarie per rispettare un obbligo comportamentale imposto dal codice della strada, l’adozione da parte dell’utente della strada di un comportamento prudente che garantisca la salvaguardia della sicurezza stradale, nel rispetto dell’art. 140 c.d.s che costituisce principio informatore di tutta la materia della circolazione …”.


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